Il consenso informato e le disposizioni anticipate del paziente circa i trattamenti di cura, alla luce della legge sul testamento biologico. Le connesse responsabilità dei professionisti sanitari
 

ANTONIO FORCINITI
Direttore Amministrativo ASReM - Azienda Sanitaria regionale del Molise

MARIO GRECO
Esperto di Legislazione sanitaria

 

Riassunto: Questo articolo vuole contribuire a chiarire i contenuti della L. n. 219/2017, detta anche “Legge sul testamento biologico”, uno dei più importanti provvedimenti normativi intervenuti negli ultimi anni in materia sanitaria. Tale Legge - che assume un certo rilievo anche in ordine al trattamento dei dati personali sanitari - ha disciplinato, per la prima volta, in maniera esaustiva il consenso informato che il paziente è chiamato ad esprimere in merito agli accertamenti diagnostici e ai trattamenti terapeutici a cui debba essere sottoposto; e, inoltre, ha introdotto i nuovi istituti delle “disposizioni anticipate di trattamento” (DAT) e della “pianificazione condivisa delle cure”.
     Nel panorama giuridico italiano, il consenso informato è rimasto per molto tempo confinato nel mero dibattito accademico. Prima dell’entrata in vigore della L. 219/2017, infatti, non esisteva una previsione normativa specifica, talché il percorso per il pieno riconoscimento di tale manifestazione di volontà come diritto individuale irrinunciabile è stato irto di ostacoli ed è stato dovuto soprattutto, se non esclusivamente, all’evoluzione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, le cui pronunce hanno individuato il fondamento del consenso informato direttamente nella Costituzione, in particolare nell’art. 32, sintesi impareggiabile di due diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello alla tutela della salute.
     In relazione alla Legge in esame, e ai nuovi istituti da essa disciplinati, vengono qui considerate anche le norme introdotte in precedenza dal Legislatore in tema di sicurezza delle cure e di responsabilità medica (“Decreto Balduzzi” del 2012 e Legge n. 24/2017). L’insieme di dette normative costituisce un innovativo corpus juris di carattere sufficientemente organico, in grado di offrire al cittadino una adeguata tutela dei suoi diritti nella condizione di ammalato, senza trascurare la dovuta attenzione alle prerogative, attribuzioni e difficoltà dell’esercizio professionale dei medici e degli altri sanitari.

Parole chiave: consenso informato, biotestamento, responsabilità

Abstract: This article clarifies the contents of Law no. 219/2017, also known as the “Law on the living wills”, one of the most important regulatory measures taken in recent years in the health field. This Law - which also has a certain relevance with regard to the processing of personal health data - has exhaustively regulated, for the first time, the informed consent that the patient is required to give in relation to diagnostic tests and therapeutic treatments to which must be submitted; has introduced the new institutes of “advance treatment provisions” (DAT) and “shared care planning”.
     In the Italian legal scenery, informed consent has long remained confined to mere academic debate. Before the Law 219/2017, in fact, there was no specific regulatory provision, so that the path to full recognition of this manifestation of will as an inalienable individual right was fraught with obstacles and was due above all, if not exclusively, to the evolution of constitutional jurisprudence and legitimacy, whose rulings have identified the basis of informed consent directly in the Constitution, in particular in art. 32, synthesis of two fundamental human rights: self-determination and health protection.
     In relation to the law, and to the new institutes governed by it, the rules previously introduced by the legislator about health care and medical liability are also considered (“Balduzzi’s Decree” of 2012 and Law no. 24/2017). The set of said regulations constitutes an innovative corpus juris of a sufficiently organic nature, able to offer the citizen an adequate protection of his rights as a sick person, without neglecting the due attention to the prerogatives, attributions and difficulties of the professional exercise of doctors and other health professionals.

Keywords: informed consent, responsibility, living will

 

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