Sardegna - Delibera G.R. 21 gennaio 2021, n. 2/25 - L.R. n. 23/2005, articoli 38, 40, 41. D.P.Reg. n. 4/2008, art. 39, comma 3. DGR n. 53/7 del 29 ottobre 2018. Strutture sociali: attuazione delle disposizioni vigenti sull’accreditamento -

 

La Giunta Regionale

      (Omissis)
      L’Assessore informa la Giunta che è in atto la realizzazione del Sistema Informativo del Welfare Regionale - SIWE, progetto finanziato con il PO FESR ed FSE 2014-2020, nell’ambito del quale si sta realizzando il sistema informativo per la costituzione e la gestione della banca dati delle strutture sociali e socio-sanitarie autorizzate all’esercizio dell’attività nel territorio regionale. L’obiettivo è mettere a disposizione dei vari soggetti coinvolti (Comuni, Ambiti PLUS, Province, Regione) uno strumento che, con il contributo di ciascuno, fornisca un quadro della situazione costantemente aggiornato riguardo ai servizi e all’utenza delle strutture attive.
      La banca dati è stata già popolata con informazioni parziali (già note agli uffici regionali) sulle strutture sociali operanti in Sardegna e, quindi, messa a disposizione dei Comuni per la verifica, l’aggiornamento e, in particolare, la convalida dei dati inseriti da effettuare alla fine di ogni trimestre, e per l’immissione di ulteriori informazioni ritenute rilevanti per un efficace monitoraggio. L’accesso e l’utilizzo del sistema sarà esteso a tutti i Comuni sedi di strutture sociali e socio-sanitarie.
      A tale riguardo si rende necessaria la auspicata sostituzione definitiva del registro cartaceo, contenente le informazioni sugli ospiti, sul personale impiegato, ecc., che le strutture sociali e socio-sanitarie sono tenute ad aggiornare costantemente secondo quanto disposto al paragrafo 1.2 delle Linee guida approvate con la DGR n. 53/7 del 29 ottobre 2018, mediante il collegamento delle strutture con i Comuni di riferimento attraverso il SIWE. Il fine è di permettere agli stessi comuni, competenti in materia di vigilanza, di validare i dati ogni trimestre e consentire alla Regione una programmazione basata su dati certi e costantemente aggiornati.
      Il SIWE rappresenta, quindi, lo strumento indispensabile per consentire alla Regione di procedere a una adeguata programmazione delle risorse e degli interventi sociali, da effettuarsi con il coinvolgimento attivo dei soggetti pubblici e privati a ciò deputati, al fine di addivenire, in via preventiva, alla corretta individuazione e quantificazione delle risorse disponibili, dei bisogni da soddisfare, degli interventi all’uopo necessari e delle modalità di realizzazione degli stessi. L’individuazione del fabbisogno di servizi sociali (che possono variare nel tempo e sono legati a cause non sempre controllabili dal decisore pubblico) deve essere effettuata partendo dall’analisi storica della domanda del servizio, integrata da proiezioni sui possibili fabbisogni futuri, incluse possibili linee di azione per rispondere a situazioni di urgenza/emergenza. Il SIWE, inoltre, consentirà alla Regione di valutare annualmente, in termini di risultati raggiunti, lo stato di realizzazione delle azioni attivate, con particolare riferimento alle strutture sociali autorizzate e/o accreditabili sulla base della normativa vigente.
      L’Assessore prosegue ricordando che l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento sono previsti come condizioni imprescindibili per la conduzione delle strutture sociali e socio-sanitarie da parte di soggetti pubblici o privati. L’art. 40 della L.R. n. 23/2005 attribuisce al comune la funzione di autorizzare il soggetto richiedente, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, all’esercizio dell’attività di gestione della struttura presente nel proprio territorio, procedura attualmente semplificata attraverso la presentazione della domanda da parte dei soggetti interessati sulla piattaforma SUAPE. L’art. 41 attribuisce, invece, alla Regione la funzione di accreditamento delle strutture autorizzate a seguito di richiesta dei soggetti gestori al fine di poter svolgere attività per le amministrazioni pubbliche. Pertanto alle strutture autorizzate sono richiesti ulteriori standard qualitativi.
      A tale riguardo l’Assessore ricorda che il D.P.Reg. n. 4/2008, art. 39, comma 3, ha stabilito che per tale funzione la Regione “si avvale di apposito nucleo tecnico costituito da personale regionale, delle amministrazioni pubbliche del sistema integrato dei servizi alla persona, da professionisti esterni con adeguata competenza nella materia, nonché, per quanto di competenza, delle aziende sanitarie locali”.
      L’Assessore riferisce che con la DGR n. 38/14 del 24 luglio 2018, approvata definitivamente con la DGR n. 53/7 citata, era stato dato “mandato all’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione di attivare le procedure urgenti più idonee per dotare il Nucleo Tecnico delle figure professionali necessarie al suo funzionamento”.
      L’Assessore evidenzia che, tuttora, il Nucleo Tecnico non è stato istituito e che, di conseguenza, non è stata attivata la procedura di accreditamento. La mancata attuazione dell’art. 41 della L.R. n. 23/2005 ha determinato criticità per i comuni e i cittadini, rischiando, di fatto, di pregiudicare la qualità dei servizi.
      Oltre a tale situazione, l’Assessore porta a conoscenza della Giunta la carenza di personale della Direzione generale delle Politiche Sociali e, in particolare, del servizio competente in materia di strutture.
      (Omissis)

DELIBERA

      - di dare mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali di procedere alla prima costituzione e all’organizzazione del Nucleo tecnico di cui all’art. 39, comma 3, del D.P.Reg. n. 4/2008, prioritariamente mediante la pubblicazione di un avviso al fine di verificare la presenza e la disponibilità, all’interno del sistema Regione, delle professionalità indispensabili per rendere operativo il Nucleo;

      - di stabilire che il numero dei componenti il Nucleo tecnico (NT) sia di massimo 10 unità con competenze in ambito sociale, sanitario, tecnico-strutturale, assistenziale, educativo, gestionale nel settore socio-sanitario;

      - di dare priorità all’accreditamento delle strutture sociali di cui all’art. 10 “Comunità di accoglienza per minori” del D.P.Reg. n. 4/2008 e simili, per rimediare alla grave situazione venutasi a creare nella allocazione di minori a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria;

      - di dare mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali, qualora l’avviso non dovesse dare i risultati auspicati, di procedere, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 6-bis della L.R. n. 31/1998 e smi, alla individuazione delle figure mancanti con un avviso pubblico rivolto, ai sensi dell’art. 39, comma 3 del D.P.Reg. n. 4/2008, in prima battuta e nelle more dell’individuazione di una congrua copertura finanziaria, ai soggetti delle amministrazioni pubbliche del sistema integrato dei servizi alla persona, nonché, per quanto di competenza, delle aziende sanitarie locali;

      - di stabilire che per il funzionamento del Nucleo non è stabilito alcun compenso e che i rimborsi spese sono a carico delle amministrazioni di appartenenza ed effettuati sulla base della normativa di riferimento di ciascuna amministrazione;

      - di approvare l’allegato, concernente “funzioni e organizzazione del nucleo tecnico per il rilascio degli accreditamenti delle strutture sociali nella regione Sardegna”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera e sostituisce il punto 4 dell’allegato alla DGR n. 38/14 del 24 luglio 2018, approvata in via definitiva con la DGR n. 53/7 del 29 ottobre 2018;

      - di disporre la sostituzione del registro cartaceo, contenente le informazioni sugli ospiti, sul personale impiegato, ecc., che le strutture sociali e socio-sanitarie sono tenute ad aggiornare costantemente secondo quanto disposto al paragrafo 1.2 delle Linee guida approvate con la DGR n. 53/7 del 29 ottobre 2018, mediante il collegamento delle strutture con i Comuni di riferimento attraverso il SIWE. Il fine è di permettere agli stessi Comuni, competenti in materia di vigilanza, di validare i dati ogni trimestre e consentire alla Regione una programmazione basata su dati certi e costantemente aggiornati.

 

Allegato