Mondo Sanitario - n.05-06 - Mag-Giu - 2015
4.1 Rassegna di Giurisprudenza
(a cura di M. Greco)Parole Chiave:
Responsabilità del medico per la carente informazione data al paziente nell’acquisirne il consenso informato (Corte di Cassazione, Sez. III civ. - Sentenza 22 maggio 2014, n. 19731)
Ha duplice natura il danno che può derivare al paziente da un’insufficiente informazione sui rischi dell’intervento terapeutico (Corte di Cassazione, Sez. III civ. - Sentenza 21 giugno 2014, n. 20547)
Il medico risponde per l’omissione degli accertamenti diagnostici suggeriti dalla comune esperienza e per l’evento dannoso che ne sia conseguito (Corte di Cassazione, Sez. III civ. - Sentenza 14 gennaio 2015, n. 7354)
È illegittima la separazione tra attività clinica e attività assistenziale prevista nelle Aziende sanitarie della Regione Lazio (Tar Lazio, Sez. III-quater - Sentenza 21 aprile 2015, n. 6513)