D.M. Salute 7 settembre 2017 - Disciplina dell’uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica - (G.U. 2 novembre 2017, n. 256)

 

      1. - 1) Ai fini del presente decreto si intende per:
      a) uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica (uso c.d. compassionevole): la fornitura a titolo gratuito da parte dell’Azienda farmaceutica di:
             1. medicinali non ancora autorizzati, sottoposti a sperimentazione clinica e prodotti in stabilimenti farmaceutici o importati secondo le modalità autorizzative e i requisiti previsti dalla normativa vigente;
             2. medicinali provvisti dell’autorizzazione all’immissione in commercio, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 per indicazioni diverse da quelle autorizzate;
             3. medicinali autorizzati ma non ancora disponibili sul territorio nazionale;
      b) malattie rare: malattia la cui prevalenza, intesa come il numero di casi presenti su una data popolazione, non superi la soglia di cinque casi su diecimila persone, e sia inclusa in una delle seguenti liste di riferimento: lista EMA (collegata ai pareri espressi dal Comitato medicinali orfani - COMP); lista del Centro nazionale malattie rare dell’Istituto superiore sanità;
      c) tumori rari: tumori con incidenza inferiore a 6/100,000/anno;
      d) azienda farmaceutica: azienda produttrice del medicinale, ovvero titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio;
      e) programma di uso terapeutico (anche detto «expanded access program»): impiego di medicinali nell’ambito dell’uso compassionevole in più pazienti, sulla base di un protocollo clinico definito e identico per tutti i pazienti;
      f) uso terapeutico nominale: impiego di medicinali nell’ambito dell’uso compassionevole su base nominale per un singolo paziente, in base alle evidenze scientifiche e non nell’ambito di un protocollo clinico definito;
      g) medicinale di terapia avanzata: si intende uno qualsiasi dei seguenti medicinali ad uso umano:
             1. medicinali di terapia genica, quali definiti nella parte IV dell’allegato I della direttiva 2001/83/CE;
             2. medicinali di terapia cellulare somatica, quali definiti nella parte IV dell’allegato I della direttiva 2001/83/CE;
             3. prodotti di ingegneria tessutale quali definiti nell’art. 2 del regolamento 1394/2007CE;
      h) USMAF-SASN: Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante del Ministero della salute;
      i) reazione avversa: la reazione nociva e non voluta conseguente non solo all’uso autorizzato di un medicinale alle normali condizioni di impiego ma anche agli errori terapeutici e agli usi non conformi alle indicazioni contenute nell’autorizzazione all’immissione in commercio, incluso l’uso improprio e l’abuso del medicinale.

      2. - 1) L’uso dei medicinali di cui all’art. 1 è richiesto dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, all’azienda farmaceutica per il trattamento di pazienti affetti da patologie gravi, malattie rare, tumori rari o in condizioni di malattia che li pongano in pericolo di vita, per i quali non siano disponibili valide alternative terapeutiche o che non possano essere inclusi in una sperimentazione clinica o, ai fini della continuità terapeutica, per pazienti già trattati con beneficio clinico nell’ambito di una sperimentazione clinica conclusa.
      2) I medicinali di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), devono:
      a) essere già oggetto, nella medesima specifica indicazione terapeutica, di studi clinici sperimentali, in corso o conclusi, di fase terza o, in casi particolari di condizioni di malattia che pongano il paziente in pericolo di vita, di studi clinici già conclusi di fase seconda;
      b) avere dati disponibili sulle sperimentazioni di cui alla lett. a) che siano sufficienti per formulare un favorevole giudizio sull’efficacia e la tollerabilità del medicinale richiesto;
      c) essere provvisti di certificazione di produzione secondo le norme di buona fabbricazione (GMP).
      3) In caso di malattie rare o tumori rari, per i medicinali di cui all’art. 1 devono essere disponibili studi clinici sperimentali almeno di fase I, già conclusi e che abbiano documentato l’attività e la sicurezza del medicinale, ad una determinata dose e schedula di somministrazione, in indicazioni anche diverse da quella per la quale si richiede l’uso compassionevole. In tal caso la possibilità di ottenere un beneficio clinico dal medicinale deve essere ragionevolmente fondata in base al meccanismo d’azione ed agli effetti farmacodinamici del medicinale.

      3. - 1) La richiesta di cui all’art. 2, comma 1, è presentata:
      a) dal medico per il singolo paziente non trattato nell’ambito di studi clinici, per uso nominale o nell’ambito di programmi di uso terapeutico;
      b) da più medici operanti in diversi centri o da gruppi collaborativi multicentrici;
      c) dal medico o da gruppi collaborativi per pazienti che hanno partecipato a una sperimentazione clinica che ha dimostrato un profilo di tollerabilità, sicurezza ed efficacia tali da configurare un’indicazione di continuità terapeutica, anche a conclusione della sperimentazione clinica.
      2) In caso di malattie rare e tumori rari, la richiesta di medicinali, per i quali sono disponibili solo studi clinici sperimentali di fase I, è presentata dal medico che dirige il centro clinico individuato dalla regione per il trattamento delle malattie rare o il centro clinico appartenente alla Rete nazionale dei tumori rari. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai medicinali di terapia avanzata, per i quali trova applicazione il D.M. salute 16 gennaio 2015, recante «Disposizioni in materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva», citato in premessa.

      4. - 1) La richiesta per l’impiego di medicinali di cui all’art. 1 deve essere previamente sottoposta, da uno dei medici di cui all’art. 3, alla valutazione del competente Comitato etico, corredata dai seguenti documenti:
      a) motivazione clinica della richiesta;
      b) schema posologico e modalità di somministrazione di cui è stata dimostrata sicurezza e attività nelle sperimentazioni cliniche sulle quali si fonda la richiesta;
      c) grado di comparabilità dei pazienti inclusi nelle sperimentazioni cliniche e di coloro per i quali è formulata la richiesta o, per le sole malattie e tumori rari, la sussistenza almeno di un comune meccanismo d’azione che renda prevedibile un beneficio clinico sulla base delle evidenze disponibili per il medicinale;
      d) dati pertinenti relativi alla sicurezza, alla tollerabilità e all’efficacia;
      e) modello di informazione al paziente;
      f) dichiarazione di disponibilità dell’azienda produttrice alla fornitura gratuita del medicinale;
      g) modalità di raccolta dati;
      h) dichiarazione di assunzione di responsabilità al trattamento secondo protocollo da parte del medico richiedente.
      2) Il Comitato etico, valutata la richiesta, può operare anche mediante procedura di urgenza.
      3) Il Comitato etico trasmette digitalmente all’Agenzia italiana dei farmaco (AIFA) il proprio parere, corredato dalla relativa documentazione, entro tre giorni dall’adozione del parere stesso, per attività di monitoraggio sui diversi usi nominali e programmi di uso compassionevole attivati sul territorio.
      4) L’AIFA, ove ne ravvisi la necessità per la tutela della salute pubblica, può intervenire in modo restrittivo e sospendere o vietare l’impiego del medicinale di cui al presente decreto.
      5) Le modalità di trasmissione del parere e della documentazione di cui al comma 3 sono indicate dall’AIFA con determina, pubblicata sul proprio sito istituzionale.
     6) L’USMAF-SASN territorialmente competente consente l’ingresso del medicinale dall’estero, dietro presentazione di apposita istanza corredata da una copia del favorevole parere reso dal Comitato etico, secondo le modalità previste dal D.M. sanità 11 febbraio 1997, recante «Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all’estero», citato in premessa.

      5. - 1) Le aziende farmaceutiche che intendono attivare programmi di uso compassionevole in Italia informano preventivamente l’AIFA sulla data di attivazione nonché di chiusura del programma, indicando il medicinale che intendono mettere a disposizione in forma gratuita ai sensi del presente decreto e dichiarando il periodo di presumibile disponibilità alla fornitura gratuita del medicinale, fatte salve situazioni regolatorie o di sicurezza che possono provocarne una precoce interruzione d’ufficio, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 83, comma 8, del regolamento n. 726/2004. La comunicazione di chiusura del programma di uso compassionevole deve essere inoltrata all’AIFA almeno trenta giorni prima della data di chiusura.

      6. - 1) I dati relativi all’uso del medicinale, di cui al presente decreto, non sostituiscono i dati necessari per la procedura di autorizzazione all’immissione in commercio, ai sensi del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e della normativa comunitaria, ma possono essere utilizzati come dati a supporto della suddetta procedura.

      7. - 1) Ai medicinali per uso compassionevole di cui al presente decreto si applica quanto previsto dal D.M. salute 30 aprile 2015, recante «Procedure operative e soluzioni tecniche per un’efficace azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 dell’art. 1 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)», citato in premessa.
      2) I medici e gli altri operatori sanitari, nell’ambito della propria attività, sono tenuti a segnalare al responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza del segnalatore stesso o direttamente alla Rete nazionale di farmacovigilanza attraverso il portale web dell’AIFA e al Comitato etico competente, le sospette reazioni avverse, specificando che si tratta di un medicinale utilizzato ai sensi del presente decreto; la segnalazione deve essere inviata entro due giorni e, per i medicinali di origine biologica non oltre le trentasei ore, in modo completo e secondo le modalità pubblicate sul sito istituzionale dell’AIFA. Successivamente sarà cura del responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza del segnalatore notificare la segnalazione all’AIFA e dell’Azienda che ha fornito il medicinale utilizzato ai sensi del presente decreto. secondo la modalità e le tempistiche previste dal D.M. salute 30 aprile 2015 citato in premessa.
      3) L’azienda che ha fornito il medicinale è tenuta a gestire le segnalazioni di cui al comma 1 secondo le modalità previste dal D.M. salute 30 aprile 2015 citato in premessa e a informare il Comitato etico competente.

      8. - 1) Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      2) Il D.M. salute 8 maggio 2003, citato in premessa, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
      3) Il D.M. salute 8 maggio 2003, citato in premessa, continua ad applicarsi alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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