Mondo Sanitario - n.04 - Aprile - 2007

3 - REGIONI

3.1 - L’applicazione dello spoils system nelle aziende sanitarie e nelle amministrazioni regionali

Cursano R.

Parole Chiave:

La Corte costituzionale, con la sentenza in epigrafe, ha preso nuovamente in esame le problematiche connesse al cosiddetto spoils system, enunciando principi e criteri interpretativi sensibilmente diversi da quelli desumibili dalla pur recente sentenza n. 233 del giugno 2006. Ha infatti stabilito che lo spoils sistem non è applicabile, in particolare, agli incarichi di direttore generale delle aziende sanitarie, stante la loro natura tecnico-professionale; mentre sarebbe ammissibile, secondo la precedente pronuncia, allorché gli incarichi dirigenziali, come quelli conferiti a livello di amministrazione regionale, siano caratterizzati dall’intuitus personae, “nel senso che si fondano su valutazioni personali coerenti all’indirizzo politico regionale”. L’A. svolge una approfondita analisi della decisione, evidenziandone l’importanza come chiave di lettura del rapporto intercorrente tra politica e amministrazione, non senza segnalare, con riferimento alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165/2001, il diverso regime normativo che l’affermato principio sembra determinare tra lo Stato e le Regioni e tra i rispettivi enti soggetti a vigilanza e controllo.

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